mercoledì 22 maggio 2013

Calcolo Assegno al nucleo familiare

Tipologia del nucleo familiare
 Per poter stabilire la misura dell'assegno dovuto per un determinato nucleo, bisognerà conoscere la tipologia del nucleo stesso, in quanto l'importo varia se nel nucleo familiare vi siano delle situazioni particolari come:

Calcolo Assegni Nucleo Familiare

  •  richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente ed effettivamente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di cittadino straniero di Stato non convenzionato con coniuge residente all'estero. 
  • richiedenti nel cui nucleo siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età. 
  • richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente ed effettivamente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di cittadino straniero di Stato non convenzionato con coniuge residente all'estero, e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età. 
Figli equiparati 
Sono equiparati ai figli:

  •  figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  •  figli nati da precedente matrimonio del coniuge;
  •  minori regolarmente affidati dai competenti organi;
  •  nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.
 Reddito per il calcolo dell'assegno al nucleo familiare Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. In caso di matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascun coniuge nell’anno solare di riferimento per stabilire il diritto
 (Es.: se il matrimonio è stato contratto il 24.3.2001, il reddito da dichiarare è la somma dei redditi dei due coniugi, relativi all’anno 1999);
in caso di decesso, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello conseguito dal deceduto
 (Es.: in un nucleo familiare composto da 2 genitori e un figlio minore, se un genitore è deceduto il 18.7.2001, il reddito da dichiarare è la somma dei redditi del genitore superstite e del figlio minore, relativo all’anno 2000).
In caso di separazione, il reddito da dichiarare è quello dei componenti il nucleo familiare presenti sullo stato di famiglia, senza quindi il coniuge separato sempre che sia avvenuta la separazione legale ed effettiva. Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell' anno successivo. Es.: Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 1999; per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 i redditi dell'anno 2000. Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare tutti i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura.

Servizio al Cittadino

Redditi da dichiarare Sono compresi tra i redditi da dichiarare (Circ. 12 del 12/1/1990), quelli:

  •  esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, sono da indicare solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91 (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.); 
  • soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale; N.B.: Gli arretrati percepiti per integrazione salariale possono essere dichiarati qualora siano determinanti per raggiungere la percentuale del 70% di reddito da lavoro dipendente; prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef; da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana; corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.); da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali. 

Redditi da non dichiarare Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:

  •  i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  •  i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  •  le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  •  l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
  •  l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti; 
  • l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali; l'indennità per ciechi parziali;
  •  l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili; 
  • le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
  •  le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
  •  gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati; 
  • le pensioni di guerra;
  •  l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  •  Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione (Circ. 12 del 12/1/1990).

giovedì 16 maggio 2013

Maternita - Assegno del Comune


Assegno maternità dello stato e dei comuni 

Calcola la data del Parto
Si tratta di una prestazione concessa dal comune in occasione della nascita di un figlio. L’assegno, da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate. Anche le donne occupate possono ottenerlo, purché non abbiano diritto a trattamenti economici di maternità, ovvero, per la differenza, se l'assegno percepito come lavoratrice è di importo inferiore.

 A chi spetta L'assegno di maternità 
spetta, purché residenti in Italia:

  • alle cittadine italiane;
  • alle cittadine comunitarie;
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. 

La "carta di soggiorno" non deve essere confusa con il "permesso di soggiorno"; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni.
 L’assegno, da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS. Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali (pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno; altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale.


N.B.: Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE). Per l'anno 2010 l'indicatore ISE con riferimento ai nuclei familiari

Modalità di pagamento e tempi Assegno del Comune
La richiedente, per ottenere il pagamento, deve indicare sulla domanda "come" intende riscuotere l'assegno tra uno dei seguenti modi:

  • bonifico bancario o postale (in questo caso deve comunicare il proprio IBAN);
  • accredito in conto corrente bancario o postale (in questo caso deve comunicare il proprio IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato in base al CAP, previo accertamento dell’identità per mezzo:
  1. - un documento di riconoscimento valido e non scaduto; -
  2. - il codice fiscale; 
  3. - la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento ricevuta via Postel con Posta Prioritaria. 

I tempi di liquidazione dell'assegno di maternità prevedono che il pagamento debba avvenire entro 45 giorni da quando l'Inps riceve i dati trasmessi dai comuni che ricevono le domande.

LA DOMANDA Assegno  Maternità del Comune è Importante ricordare che la domanda deve essere presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto. L'assegno può essere pagato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno. 
Nel caso di madre minorenne alla data della domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla data della riscossione dell’assegno, è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che: 
  • la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto; 
  • il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso; 
  • si trovi nella sua famiglia anagrafica (risulti, cioè, sullo stato di famiglia); 
  • sia soggetto alla sua potestà. 
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante. 

N.B.: L’assegno deve essere comunque intestato alla madre.



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Carta Nazionale dei Servizi


Carta Nazionale dei Servizi
La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un documento informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, con la finalità di identificare in rete il titolare della carta stessa. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete.
 La Carta Nazionale dei Servizi non è un documento di riconoscimento "a vista" come la Carta di Identità elettronica (CIE) perché non contiene la foto del titolare e non richiede particolari caratteristiche e requisiti per il supporto grafico. Grazie comunque al microchip e al software, identici a quelli della CIE, dà accesso agli stessi servizi e consente modalità più flessibili e veloci di produzione e diffusione, anche attraverso canali di distribuzione alternativi rispetto a quelli istituzionali della Carta di Identità elettronica  La distribuzione della Carta Nazionale dei Servizi va, quindi, in parallelo con il piano di rinnovo delle carte di identità.
La completa corrispondenza informatica tra Carta Nazionale dei Servizi e CIE assicurerà la continuità dei servizi al cittadino nel passaggio dalla Carta Nazionale dei Servizi alla Carta di Identità Elettronica. Accanto al certificato di autenticazione del titolare, la Carta Nazionale dei Servizi potrà ospitare anche il certificato di firma digitale ed informazioni sanitarie. Tutte le amministrazioni potranno emettere la CNS purchè si attengano alle regole di produzione e sicurezza indicate dal decreto interministeriale siglato il 9 dicembre 2004 sulle regole tecniche e di sicurezza per l'emissione e l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi.
L'Ente dovrà individuare i servizi da rendere disponibili in rete mediante Carta Nazionale dei Servizi  e, stipulando accordi con le Regioni, potrà stabilire la predisposizione di carte con funzioni di tessera sanitaria per collegare i cittadini con le strutture sanitarie in rete e accedere ai servizi offerti sul territorio. Ogni CNS contiene i dati identificativi della persona e il codice fiscale, il certificato di autenticazione che, in combinazione con il PIN fornito dall'Ente emettitore consente l'autenticazione in rete, e può contenere anche il certificato di firma digitale
 La Carta Nazionale dei Servizi  potrà essere utilizzata anche per i pagamenti online alla P.A. utilizzando il software reso disponibile da banche e poste. Le regole tecniche e di sicurezza sono stabilite nel decreto interministeriale siglato il 9 dicembre 2004 dal Ministro dell'interno, dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e dal Ministro dell' Economia e delle Finanze sia per l'emissione che per l'utilizzo della CNS. Le amministrazioni, nella fase di produzione ed emissione delle carte del servizi, dovranno attenersi alle norme individuate dal CNIPA - Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. relative alla struttura del certificato di autenticazione in rete, le regole per l'interoperabilità con la Carta di Identità elettronica e agli standard internazionali previsti per le smart card (serie ISO/IEC 7816).

domenica 12 maggio 2013

Installazione di Ubuntu


Per quanto riguarda l'installazione di Ubuntu (è il nome di questa versione italiana del sistema operativo), occore seguire una procedura relativamente semplice. Vi proponiamo il tutorial che è contenuto nel sito ufficiale italiano di Linux. Potete visionarlo "installazione di Ubuntu". Per avviare il CD è sufficiente inserirlo nel lettore e riavviare il sistema. Dovrebbe comparire la schermata principale della versione di Ubuntu.
Se così non fosse, sarebbe necessario configurare il BIOS del proprio computer affinché esegua l'avvio dal lettore CD-ROM (per questo dovrete consultare  il manuale d'uso del vostro PC). Dopo questa fase, vi apparirà una videata che propone la prova del sistema o la sua installazione. Scegliete la prova per verificare come vi trovate con il nuovo metodo di lavoro.
In questa maniera non causerete modifiche al computer e opererete come se si trattasse di un normale programma di Windows. Anche dalla versione di prova, se decideste, potrete installare il tutto accanto al vostro sistema operativo esistente o, se preferite, cancellando il disco (formattandolo) e tenendo soltanto Ubuntu. Non abbiate fretta di scegliere. Meglio aspettare un giorno in più ed essere più convinti. La parte più particolare, volendo passare all'installazione, è decidere quanta memoria del disco riservare (ammesso che decidiate di mantenere Windows nello stesso disco).
Il programma offre diverse soluzioni, come vedrete, e se non siete pratici di queste cose vi converrà scegliere la procedura più semplice. Nel tutorial vedrete che si può decidere la "partizione" del disco (cioè lo spazio di memoria da dedicare) con un semplice "trascinamento" di una barra o di un'area. Questa operazione vi darà graficamente l'idea degli spazi che occuperete col nuovo sistema operativo. Normalmente non serve una partizione infinita, tuttavia, lasciate un pò di spazio disponibile per il nuovo sistema. Personalmente, su un disco di 500 Gb che ne aveva liberi circa 350, ho dedicato a Ubuntu 150 Gb di memoria. Ma sono scelte del tutto personali; anche con meno di 50 Gb funzionerebbe bene.
Nella pagina dove sarete indirizzati cliccando sopra, troverete molte indicazioni decisamente chiare. Vi riassumiamo i requisiti minimi necessari per una installazione sufficiente e senza eccessivi rallentamenti nell'utilizzo:
processore 700 MHz x86;
384 MiB di RAM;
8 GiB di spazio libero su disco;
scheda grafica con una risoluzione minima pari a 1024x768;
scheda audio;
connessione Internet.
Come vedete, non sono requisiti particolarmente "esosi" e tutte le macchine in circolazione, ormai, offrono prestazioni superiori.
Sempre alla pagina che vi indichiamo, troverete le indicazioni per reperire i cd di installazione. L'alternativa più rapida, connessione permettendo, è scaricare il file immagine e masterizzare un cd con uno dei programmi che sicuramente avrete a corredo. Nero, XPBurner o qualunque altro che lavori con i file ".iso" ( le immagini che danno origine al CD da installare) Trovere le istruzioni per la masterizzazione che fornisce il sito ufficiale. Ovviamente, avendo Ubuntu sul computer, potrete creare il CD anche direttamente con il nuovo sistema operativo.

Nella sezione download, potrete trovarne qualcuno gratuito e molto efficiente, da scaricare rapidamente e da installare Masterizzatori

sabato 11 maggio 2013

Linux - ImageMagick - Dimensioni immagini


ImageMagick. Applicazione Linux per modificare le dimensioni di molte immagini contemporaneamentelinux, ubuntu, imagemagick, modifica dimensioni immagini

Capita di avere bisogno di modificare le dimensioni di un'immagine, una fotografia digitale, per le esigenze più diverse. Ovviamente, si può utilizzare un editor grafico (Gimp è un ottimo esempio); ma se le foto da ridimensionare sono molte, l'operazione diventa davvero lunga e noiosa se non impossibile (immaginiamo di dovere fare il resize di centinaia di file grafici).
Con Ubuntu Gnu/Linux è più semplice di quanto si possa immaginare, basterà installare l'applicativo "imagemagick" via Synaptic oppure tramite il comando "sudo apt-get install imagemagik" da terminale e utilizzarlo per ridimensionare a piacere una gran quantità di immagini.

Supponiamo di dover ridimensionare delle foto. Prima di tutto ci posizioniamo (comando cd)nella cartella che contiene le fotografie e creiamo (comando mkdir) una ulteriore cartella in cui inseriremo le nostre immagini ridimensionate. Questa operazione è "preventiva" in quanto in caso di errore non sarà possibile ripristinare le foto allo stato precedente, per questo motivo è sempre consigliabile lavorare su una cartella di backup. Chiamiamo Vacanze la prima cartella e ridimensionate la seconda.

cd /home/user/photos/Vacanze
mkdir ridimensionate

Una volta creata la cartella che ci darà la sicurezza di non perdere i files originali, si potrà effettuare la copia di tutte le immagini da modificare nella cartella appena creata, con il comando a terminale che segue.
cp /home/user/photos/Vacanze/* /home/user/photos/Vacanze/ridimensionate/
Una volta conclusa la fase di copia, entriamo nella cartella contenente le copie dei files che interessano e subito dopo lanciare l'istruzione di modifica che dovrà applicarsi a tutte le immagini simultaneamente.
cd ridimensionate

mogrify -resize 640 *.jpg

Il comando "mogrify" avvia l'applicazione, mentre l'opzione "-resize" ne seleziona l'opzione per il ridimensionamento indicando di seguito la dimensione "orizzontale" in Pixel che il file dovrà avere. Il comando termina con "*.jpg" che indica la selezione di tutti i file con tale tipo di estensione (ovviamente da modificare in base alle esigenze).

In merito al comando mogrify, bisogna prendere nota di alcune particolarità che riguardano come agire sulle cifre delle dimensioni e sulle possibilità che esistono.
Indicando due numeri separati da una "x" si indica quale dimensione massima rispettivamente per larghezza ed altezza dovrà avere l'immagine, conservando la sua originale proporzione.

mogrify -resize 640×480 *.jpg

Aggiungendo invece un "!" di seguito alla dimensione dell'immagine si forzerà la dimensione a quella indicata forzando anche la proporzione della dimensione dell'immagine.

mogrify -resize 640×480! *.jpg

Indicando una sola dimensione se ne imposterà la dimensione massima in larghezza, lasciando invariata la proporzione con l'altezza.

mogrify -resize 640 *.jpg

venerdì 10 maggio 2013

Come cambiano le pensioni

In questo momento le pensioni sono al centro dell'attenzione e non si possono esclude modifiche, anche se dovrebbero essere a costo "zero" per lo stato. In particolare, l'adeguamento che normalmente viene riconosciuto ogni anno, sembra garantito solo alle quote più basse (pensioni fino a due volte il minimo garantito).
 Tuttavia, non si ha ancora la sicurezza perchè bisogna aspettare le discussioni in Camera e Senato dei diversi emendamenti che, sicuramente, saranno proposti. Per queste ragioni, ci limitiamo a fornire le notizie "attuali", riservandoci di aggiornarvi appena avremo dati certi.
 Di sicuro, quindi, c'è l'estensione del metodo contributivo a tutti i lavoratori, l'abolizione delle finestre mobili e l'assorbimento di questi periodi nell'età effettiva di pensionamento. Aumento delle aliquote per gli autonomi. In particolare, però, segnaliamo la stretta molto forte sulle pensioni di anzianità. Viene introdotto un sistema flessibile che prevede l'uscita dal lavoro a 62 anni fino ai 70 anni.
 L'età minima per gli uomini dal 2012 sarà di 66 anni (gli autonomi a 66 anni e mezzo). Per le donne del settore privato dal 2012 in pensione a 63 anni, dal 2018 a quota 66 come gli uomini (64 nel 2014). Abolite le quote (la somma età più contributi); dal 2012 si esce dal lavoro in anticipo solo con almeno 41 anni di contributi per le donne, e 42 per gli uomini.

 Per gli autonomi 41 anni e mezzo e 42 anni e mezzo. La fascia flessibile per le donne sarà tra i 63 e i 70 anni e tra i 66 e i 70 per gli uomini. Vantaggi per chi ritarda l'uscita, penalità per chi esce prima.

Farmaci di fascia C Libera vendita


Uno degli effetti dell'azione di risanamento della crisi, è quella che riguarda la liberalizzazione della vendita dei farmaci cosiddetti di "fascia C". Infatti viene estesa agli esercizi commerciali la distribuzione dei farmaci che appartengono a questa categoria. Potremo trovare questo tipo di medicine, quindi, nelle parafarmacie e nei supermercati. La legge, tuttavia, prevede l'obbligo della presenza di un farmacista abilitato alla professione (cosa, secondo noi, estremamente giusta).
Per comprendere bene, ricordiamo che la fascia C comprende per il Servizio Sanitario Nazionale i medicinali non essenziali o "salvavita" (per patologie di lieve entità, o considerate minori); pur essendo con prescrizione medica, questi sono interamente a carico dell'acquirente. Il numero delle autorizzazioni per le farmacie è stabilito in modo che ci sia una farmacia ogni 4 mila abitanti.
I farmaci con obbligo di ricetta, cioè con obbligo di prescrizione, sono quei farmaci che non possono essere venduti nelle farmacie se non sono richiesti da un medico tramite una ricetta medica, una prescrizione.
In particolare, i farmaci con obbligo di ricetta sono caratterizzati dalla scritta presente sulla confezione "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica" e sono quelli:
  • che possono presentare un pericolo, se sono presi senza un controllo medico;
  • che sono spesso utilizzati in modo improprio, con conseguenti rischi per la salute;
  • che contengono sostanze delle quali non è stata approfondita adeguatamente l'attività o gli effetti secondari, come i farmaci appena inventati, e per i quali è importante che il medico riconosca precocemente eventuali reazioni anomale da segnalare agli organi di controllo ufficiali;
  • che sono somministrati per iniezione.

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