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Definizione e valutazione del Rischio


5.   Definizione e valutazione del "Rischio"

Il verificarsi di un guasto, non comporta necessariamente il verificarsi di un incidente, ma insorge la probabilità "k"  che l'incidente si verifichi e che comporti un danno "d".
Possiamo allora definire il  Rischio  "R(t)" come prodotto delle probabilità prima definite, per l'entità del danno che si può verificare:

                                          R(t)  =  k .  [1-S(t)] . d

Ridurre il rischio significa, quindi, ridurre i tre fattori che lo determinano.

Ci occuperemo essenzialmente della sicurezza elettrica nelle installazioni, nell’uso delle apparecchiature e nel mantenimento dell’efficienza degli organi di protezione; osserviamo, in particolare, che il pericolo elettrico non è quasi mai evidente, come invece può esserlo, ad esempio,  l'abbagliamento di un faro mal posizionato o il danneggiamento di un sostegno.
Come ultima considerazione di carattere generale diremo che i fattori di rischio possono essere ridotti operando in modo corretto, costantemente, in tutte le fasi dell'esistenza dell'impianto:
- progettazione
- realizzazione
- impiego
- manutenzione
- smantellamento 

5.1.  Riduzione della probabilità di guasto   [1-S(t)] del sistema elettrico:

Aumentando la sicurezza S dei singoli elementi dell'impianto, fino a valori quanto più possibile prossimi a 1, la probabilità di guasto si riduce a valori sempre più prossimi a zero.
A tal fine occorre:
a)     progettare correttamente l'impianto elettrico:
-        scegliendo schemi elettrici semplici;
-        dimensionando correttamente i singoli elementi dell'impianto;
-        prevedendo organi di protezione adeguati;
-        rispettando la normativa tecnica e di legge;
b)     diminuire il tempo di esposizione "t" mediante:
-        verifiche periodiche;
-        manutenzione programmata;
-        manutenzione straordinaria;
c)     impiegare tecniche automatiche di:
-        monitoraggio dei singoli elementi;
-        gestione e controllo mediante opportuni strumenti informatici;
-        intervento automatico in situazioni di pericolo.
Per quanto si possa operare correttamente, la probabilità che avvenga un guasto non può essere ridotta a zero, anzi, aumentando il tempo di funzionamento, sappiamo che il guasto tende a verificarsi con probabilità sempre più vicina alla certezza. Si potrebbe ridurre adeguatamente il tempo di funzionamento, rinnovando frequentemente l'impianto; ma ciò comporta spesso costi inaccettabili.
Occorre, invece, fare in modo che, al verificarsi di un guasto, la probabilità che insorga  una situazione di pericolo sia resa minima, quindi bisogna ridurre il fattore "k", cioè la probabilità che avvenga un incidente.

5.2.  Riduzione della probabilità " k " che in presenza di un guasto avvenga un incidente:

Il rispetto della normativa è fondamentale perché, al verificarsi di un guasto, la probabilità che si determini una situazione di pericolo sia minima. Infatti:
-        le norme tecniche forniscono criteri e prescrizioni che, compatibilmente con i costi, assicurano un livello di sicurezza accettabile;
-        la corretta realizzazione  dell'impianto e l'impiego di materiali  conformi alla normativa, riduce la probabilità che  un guasto possa causare pericolo;
-        il corretto impiegodell'impianto, nei limiti e per gli scopi per cui  è stato progettato e costruito, evita il verificarsi di sollecitazioni anomale, con conseguenti probabili deterioramenti;
-        le verificheperiodiche tendono a rilevare che, nel tempo si mantenga il livello di sicurezza iniziale dell'impianto;
-        la manutenzioneprogrammata e quella straordinaria hanno lo scopo di mantenere invariate le caratteristiche tecniche dell'impianto e quindi la sua  sicurezza iniziale;
-        il monitoraggio continuo e la gestione automatica, oggi realizzabili con mezzi elettronici ed informatici, risultano estremamente efficaci nel segnalare, in tempo reale, l'insorgere di una situazione di guasto e, se  necessario, per eliminare rapidamente  il pericolo intervenendo direttamente sugli organi di manovra dell’impianto.

5.3.    Limitazione dell'entità  " d " del danno

Avendo operato in modo da ridurre al minimo il pericolo di guasti, ed avendo adottati tutti i provvedimenti previsti dalla normativa per limitare la probabilità che, in presenza di un guasto avvenga un incidente, non resta che scegliere strutture di impianto tali da ridurre l'entità dell'eventuale danno:
-        scegliendo strutture del sistema modulari, e proteggendo singolarmente i vari moduli;
-        segregando le parti di impianto più soggette a guasti pericolosi;
-        apprestando attrezzature e mezzi idonei agli interventi di emergenza prevedibili.
5. 4. Smantellamento degli impianti
      
Non sempre viene posta la necessaria cura nello smantellamento di un impianto, in questa fase, infatti, possono insorgere pericoli di varia natura:
-        parti che possono rimanere sotto tensione, a portata di mano;
-        ostacoli meccanici, costituiti  da residui di impianto affioranti dal terreno, etc;
-        materiali ingombranti, inquinanti, etc.

Definizioni riguardanti la sicurezza



4. Definizioni riguardanti la sicurezza

Le leggi e le norme tecniche sono in continua evoluzione; la tecnologia, infatti, si evolve e con essa le nuove esigenze di sicurezza; anche l'esperienza che matura nel tempo ed il confronto delle opinioni degli specialisti sono fonti di importanti indicazioni per l'aggiornamento delle norme.
Si tratta. però,  di concetti statistici e di valutazioni che mal si prestano a definizioni quantitative; è necessario, quindi, stabilire alcune convenzioni che consentano di interpretare in modo univoco tali valutazioni. 
Per meglio intenderci occorre chiarire il significato di alcune definizioni:

a)  Sicurezza:
In un generico sistema, costituito da un insieme di elementi, la sicurezza "S" di un elemento può essere  definita come la "Probabilità che in quell'elemento non si verifichi un guasto" in condizioni definite di
- installazione,
- impiego, 
- manutenzione
-        per un tempo " t " definito.

La sicurezza è quindi funzione del tempo:   S =  S(t)
Definiamo  un parametro  
l = Ng/N,

che denomineremo tasso di guasto, dove :
       Ng = numero di  elementi guasti dopo un tempo t,
       N   = numero di elementi ancora funzionanti dopo lo stesso tempo t,
potremo definire la sicurezza S(t) come segue:

S (t) = e-lt
-       per t = 0     sarà  S = 1, 
cioè:  la sicurezza è totale,  ovvero: un elemento non può manifestare alcun guasto prima      

che entri in funzione.

-       per  t = :   sarà   S = 0 ,   
cioè:   dopo un certo tempo di attività avverrà certamente un guasto.

Le due conclusioni estreme,  appaiono ovvie, tuttavia  esse forniscono alcune indicazioni
 1)  per aumentare le probabilità che un elemento entri regolarmente in funzione quando è richiesto, occorre che esso sia tenuto  costantemente in prova.
Le verifiche ad intervalli opportuni (alcune  previste dalle leggi), servono a mettere in evidenza difetti e insufficienze che possono insorgere durante il periodo di inattività di un elemento. Essi, manifestandosi nel momento in cui l'elemento d'impianto verrà messo in servizio, comporteranno conseguenze più o meno gravi, ma certamente gravissime se l'elemento è necessario per la sicurezza.
Gravi, ad esempio sarebbero la mancata attivazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza, di un gruppo elettrogeno, di una pompa antincendio, etc.

2) esiste un tempo di vita per ogni elemento, trascorso  il quale esso deve essere  sostituito se si vuole allontanare nel tempo quel guasto che prima o dopo si verificherà.
La manutenzione programmata e quella straordinaria hanno lo scopo di tenere sotto controllo il tempo di vita dei singoli elementi e del sistema.

b) Probabilità di guasto:
Potremo dire che   1 - S(t)   rappresenta  la probabilità che si verifichi un guasto durante il  tempo di funzionamento “t”
La scelta di materiali con piccolo tasso di guasto aumenta la sicurezza a parità di tempo di funzionamento. Nella  fig. 1 sono messe a confronto le curve di sicurezza relative a diversi valori del parametro l.





Normative Tecniche sicurezza apparecchiature

marchio CEI IMQ CE


3.     Normativa tecnica per le apparecchiature e le installazioni elettriche

La normativa tecnica viene riconosciuta dalla legge come “regola dell’arte”, essa costituisce, quindi un modello di buona tecnica costruttiva che non ha bisogno di ulteriori riconoscimenti; è possibile realizzare opere, materiali e apparecchiature in modo diverso, ma in tal caso deve essere dimostrato di aver operato secondo norme di buona tecnica.
Per la redazione della normativa operano diversi Comitati ed Enti, nazionali e internazionali, che emanano norme tecniche, alle quali spesso si rifanno  i governi nell'emanare leggi riguardanti la sicurezza.
Di seguito vengono indicati gli enti che si occupano della normativa riguardante i materiali, le apparecchiature e le installazioni elettriche:

3.1   Enti normatori:

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano):
E' stato fondato nel 1907 dall'AEI (Associazione Elettrotecnica Italiana) ed è stato ricostituito nel 1964 ad iniziativa dei soci rifondatori:
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche);
AEI (Associazione Elettrotecnica Italiana);
ANIE  (Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche).        
IEC (International Electrotechnical Commission)
CEEel (International Commission on Rule for the Approval of Electrical Equipment)
CENELEC (European Committee for Electotechnical Standardization.
ISPESL  (Istituto Superiore per la Prevenzionee la Sicurezzadel Lavoro) costituito con DPR n. 619 del 31.7.1980, come previsto dalla legge n.833/78.
UNI e altri enti normatori nazionali
Anche l’ENEL ha emanato alcune norme riguardanti soprattutto gli allacciamento delle utenze ai vari livelli di tensione e l’interfaccia con gli autoproduttori.

3.2  Contrassegni che garantiscono la conformità alle norme:

CEI  -  IMQ  -   CE  -  H: per i cavi di bassa tensione (HAR: accordo tra la maggior parte dei paesi europei)  

La sicurezza nel settore elettrico


sicurezza nel lavoro


2. La sicurezza nel settore elettrico cosa dice la  Legislazione riguardante il settore elettrico

Alcune leggi riguardano, in modo specifico, la sicurezza dei materiali, delle apparecchiature e delle installazioni elettriche, si richiamano in particolare le seguenti:
-       DPR n. 547 del 27.4.1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"
-    DPR n. 322 del 20.3.1956:"Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione"
-    DPR n. 323 del 20.3.1956: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro negli impianti telefonici".
-      DL 19.9.1994 n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
-        Legge n. 186 del 1.3.1968: "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e elettronici".
-        Legge n. 791 del 18.10.1977: "Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n. 72/73 CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione"
-        Legge n. 46 del 5.3.1990: "Norme per la sicurezza degli impianti".
-        DPR n. 392 del 18.4.1994: "Regolamento recante disciplina del procedimento di riconosci- mento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza".
-        DM 20.2.1992 (Min. Comm. Ind. Artig.): "Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti".
-        DM 22.4.1992 (Min. Comm. Ind. Artig.): "Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti".

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