L'importo dell'assegno al nucleo familiare
La misura dell’assegno dipende dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei componenti il nucleo familiare e dal reddito del nucleo familiare, come stabilito e pubblicato in apposite tabelle. Viene stabilita con decorrenza 1° luglio di ogni anno (Circ. 12 del 12/1/1990).
Lavoratori a tempo pieno
L'assegno spetta per l'intero periodo di paga quando, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, siano state compiute nel mese almeno 104 ore lavorative se operai o 130 se si tratta di impiegati. In caso di periodi di paga inferiori al mese (settimanali, quattordicinali, quindicinali) l'assegno spetta nell' intera misura corrispondente al periodo di paga qualora siano state compiute per ogni settimana, quattordicina, quindicina, rispettivamente, almeno 24, 48, 52 ore lavorative se si tratta di operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se si tratta di impiegati. Posto che non si sia verificata nessuna delle anzidette ipotesi spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.
Lavoratori a tempo parziale
Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l' assegno nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.
In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
N.B.: L’assegno deve essere corrisposto dal datore di lavoro presso di cui il lavoratore svolge l’attività principale, cioè quella che lo impegna per il maggior numero di ore o quella che costituisce la fonte principale di reddito. A tale scopo il lavoratore si farà rilasciare, alla fine di ogni periodo di paga, una dichiarazione dal datore di lavoro presso cui esplica l’attività secondaria attestante, per ogni settimana, il numero di ore lavorate nelle singole giornate e la consegnerà al datore di lavoro presso cui svolge l’attività principale. In base a questa dichiarazione il datore di lavoro principale provvederà all’erogazione dell’assegno. Qualora non fosse possibile individuare l’attività principale, su richiesta del lavoratore, l’assegno sarà pagato direttamente dall’INPS.
Il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica normativa.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana.
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