Maternita - Assegno del Comune


Assegno maternità dello stato e dei comuni 

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Si tratta di una prestazione concessa dal comune in occasione della nascita di un figlio. L’assegno, da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate. Anche le donne occupate possono ottenerlo, purché non abbiano diritto a trattamenti economici di maternità, ovvero, per la differenza, se l'assegno percepito come lavoratrice è di importo inferiore.

 A chi spetta L'assegno di maternità 
spetta, purché residenti in Italia:

  • alle cittadine italiane;
  • alle cittadine comunitarie;
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. 

La "carta di soggiorno" non deve essere confusa con il "permesso di soggiorno"; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni.
 L’assegno, da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS. Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali (pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno; altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale.


N.B.: Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE). Per l'anno 2010 l'indicatore ISE con riferimento ai nuclei familiari

Modalità di pagamento e tempi Assegno del Comune
La richiedente, per ottenere il pagamento, deve indicare sulla domanda "come" intende riscuotere l'assegno tra uno dei seguenti modi:

  • bonifico bancario o postale (in questo caso deve comunicare il proprio IBAN);
  • accredito in conto corrente bancario o postale (in questo caso deve comunicare il proprio IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato in base al CAP, previo accertamento dell’identità per mezzo:
  1. - un documento di riconoscimento valido e non scaduto; -
  2. - il codice fiscale; 
  3. - la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento ricevuta via Postel con Posta Prioritaria. 

I tempi di liquidazione dell'assegno di maternità prevedono che il pagamento debba avvenire entro 45 giorni da quando l'Inps riceve i dati trasmessi dai comuni che ricevono le domande.

LA DOMANDA Assegno  Maternità del Comune è Importante ricordare che la domanda deve essere presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto. L'assegno può essere pagato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno. 
Nel caso di madre minorenne alla data della domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla data della riscossione dell’assegno, è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che: 
  • la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto; 
  • il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso; 
  • si trovi nella sua famiglia anagrafica (risulti, cioè, sullo stato di famiglia); 
  • sia soggetto alla sua potestà. 
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante. 

N.B.: L’assegno deve essere comunque intestato alla madre.



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