Indennita di malattia


Si tratta di una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che causa incapacità lavorativa e, quindi, impossibilità di guadagno. E' prevista dalla normativa previdenziale italiana ed è gestita, nella maggior parte dei casi, dall'Inps.
A chi spetta
  • operai settore industria;
  • operai ed impiegati settore terziario e servizi;
  • lavoratori dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • disoccupati e sospesi dal lavoro;
  • lavoratori parasubordinati (iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95).
  • Non spetta a:
  • collaboratori familiari (COLF e Badanti);
  • lavoratori autonomi.
Per quanto tempo spetta
Lavoratori dipendenti
  • nel caso di operai del settore industria, operai ed impiegati del settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere, se a tempo indeterminato l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
  • se a tempo determinato, invece, l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa con la fine del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto;
  • per i lavoratori dell’agricoltura a tempo indeterminato, l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
  • se a tempo determinato, invece, l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
  • per gli apprendisti l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
  • per i disoccupati l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizientro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • nel caso dei sospesi l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall’inizio della sospensione.
Lavoratori parasubordinati
questa categoria può avere in caso di ricovero ospedaliero, l’indennità per degenza ospedaliera. Questa spetta a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) per un massimo di 180 giorni di degenza nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital. Questo trattamento, però, richiede due condizioni:
  • che risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata cui si è iscritti;
  • che nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
L'indennità di malattia spetta solo ai lavoratori a progetto e categorie assimilate (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto. Anche qui sono richieste due condizioni:
  • che risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. 

Post più popolari