Calcolo Assegno al nucleo familiare

Tipologia del nucleo familiare
 Per poter stabilire la misura dell'assegno dovuto per un determinato nucleo, bisognerà conoscere la tipologia del nucleo stesso, in quanto l'importo varia se nel nucleo familiare vi siano delle situazioni particolari come:

Calcolo Assegni Nucleo Familiare

  •  richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente ed effettivamente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di cittadino straniero di Stato non convenzionato con coniuge residente all'estero. 
  • richiedenti nel cui nucleo siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età. 
  • richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente ed effettivamente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di cittadino straniero di Stato non convenzionato con coniuge residente all'estero, e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età. 
Figli equiparati 
Sono equiparati ai figli:

  •  figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  •  figli nati da precedente matrimonio del coniuge;
  •  minori regolarmente affidati dai competenti organi;
  •  nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.
 Reddito per il calcolo dell'assegno al nucleo familiare Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. In caso di matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascun coniuge nell’anno solare di riferimento per stabilire il diritto
 (Es.: se il matrimonio è stato contratto il 24.3.2001, il reddito da dichiarare è la somma dei redditi dei due coniugi, relativi all’anno 1999);
in caso di decesso, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello conseguito dal deceduto
 (Es.: in un nucleo familiare composto da 2 genitori e un figlio minore, se un genitore è deceduto il 18.7.2001, il reddito da dichiarare è la somma dei redditi del genitore superstite e del figlio minore, relativo all’anno 2000).
In caso di separazione, il reddito da dichiarare è quello dei componenti il nucleo familiare presenti sullo stato di famiglia, senza quindi il coniuge separato sempre che sia avvenuta la separazione legale ed effettiva. Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell' anno successivo. Es.: Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 1999; per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 i redditi dell'anno 2000. Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare tutti i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura.

Servizio al Cittadino

Redditi da dichiarare Sono compresi tra i redditi da dichiarare (Circ. 12 del 12/1/1990), quelli:

  •  esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, sono da indicare solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91 (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.); 
  • soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale; N.B.: Gli arretrati percepiti per integrazione salariale possono essere dichiarati qualora siano determinanti per raggiungere la percentuale del 70% di reddito da lavoro dipendente; prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef; da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana; corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.); da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali. 

Redditi da non dichiarare Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:

  •  i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  •  i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  •  le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  •  l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
  •  l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti; 
  • l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali; l'indennità per ciechi parziali;
  •  l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili; 
  • le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
  •  le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
  •  gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati; 
  • le pensioni di guerra;
  •  l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  •  Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione (Circ. 12 del 12/1/1990).

Maternita - Assegno del Comune


Assegno maternità dello stato e dei comuni 

Calcola la data del Parto
Si tratta di una prestazione concessa dal comune in occasione della nascita di un figlio. L’assegno, da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS e spetta alle donne non occupate. Anche le donne occupate possono ottenerlo, purché non abbiano diritto a trattamenti economici di maternità, ovvero, per la differenza, se l'assegno percepito come lavoratrice è di importo inferiore.

 A chi spetta L'assegno di maternità 
spetta, purché residenti in Italia:

  • alle cittadine italiane;
  • alle cittadine comunitarie;
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni; 
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. 

La "carta di soggiorno" non deve essere confusa con il "permesso di soggiorno"; essa, infatti, viene rilasciata dal questore allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano da almeno 5 anni e titolare del permesso di soggiorno. Il D.Lgs 3/2007 ha sostituito la "carta di soggiorno" con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo", pertanto le cittadine non comunitarie in possesso di tale permesso e in presenza degli altri requisiti previsti, hanno diritto all'assegno di maternità concesso dai Comuni.
 L’assegno, da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’INPS. Nel caso di incumulabilità con altri trattamenti previdenziali (pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l’assegno del Comune va recuperato per intero se l’importo dell’indennità è superiore a quello dell’assegno; altrimenti, se l’importo dell’indennità è inferiore va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale.


N.B.: Il calcolo dei benefici viene fatto dai Comuni mettendo a confronto l’indice della situazione economica ISE (e non ISEE). Per l'anno 2010 l'indicatore ISE con riferimento ai nuclei familiari

Modalità di pagamento e tempi Assegno del Comune
La richiedente, per ottenere il pagamento, deve indicare sulla domanda "come" intende riscuotere l'assegno tra uno dei seguenti modi:

  • bonifico bancario o postale (in questo caso deve comunicare il proprio IBAN);
  • accredito in conto corrente bancario o postale (in questo caso deve comunicare il proprio IBAN);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato in base al CAP, previo accertamento dell’identità per mezzo:
  1. - un documento di riconoscimento valido e non scaduto; -
  2. - il codice fiscale; 
  3. - la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento ricevuta via Postel con Posta Prioritaria. 

I tempi di liquidazione dell'assegno di maternità prevedono che il pagamento debba avvenire entro 45 giorni da quando l'Inps riceve i dati trasmessi dai comuni che ricevono le domande.

LA DOMANDA Assegno  Maternità del Comune è Importante ricordare che la domanda deve essere presentata al comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto. L'assegno può essere pagato alle madri extracomunitarie che, entro 6 mesi dalla nascita del bambino, presentano tutta la documentazione richiesta, compresa la carta di soggiorno. 
Nel caso di madre minorenne alla data della domanda al Comune e, in caso di accoglimento, alla data della riscossione dell’assegno, è abilitato il padre maggiorenne che diventa il beneficiario della prestazione a condizione che: 
  • la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento del parto; 
  • il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso; 
  • si trovi nella sua famiglia anagrafica (risulti, cioè, sullo stato di famiglia); 
  • sia soggetto alla sua potestà. 
Qualora anche il padre sia minorenne, o non risultino verificate le condizioni di cui sopra, la domanda può essere presentata in nome e per conto della madre dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante. 

N.B.: L’assegno deve essere comunque intestato alla madre.



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Indennita di malattia


Si tratta di una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che causa incapacità lavorativa e, quindi, impossibilità di guadagno. E' prevista dalla normativa previdenziale italiana ed è gestita, nella maggior parte dei casi, dall'Inps.
A chi spetta
  • operai settore industria;
  • operai ed impiegati settore terziario e servizi;
  • lavoratori dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • disoccupati e sospesi dal lavoro;
  • lavoratori parasubordinati (iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26. Legge 335/95).
  • Non spetta a:
  • collaboratori familiari (COLF e Badanti);
  • lavoratori autonomi.
Per quanto tempo spetta
Lavoratori dipendenti
  • nel caso di operai del settore industria, operai ed impiegati del settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere, se a tempo indeterminato l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
  • se a tempo determinato, invece, l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa con la fine del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto;
  • per i lavoratori dell’agricoltura a tempo indeterminato, l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché abbiano effettivamente iniziato l’attività lavorativa;
  • se a tempo determinato, invece, l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione purché il lavoratore possa far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura prestato nell'anno precedente (può essere considerata utile l'attività svolta nel medesimo settore agricolo anche se a tempo indeterminato). In alternativa 51 giornate di lavoro in agricoltura effettuate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia. Il periodo indennizzabile per malattia è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
  • per gli apprendisti l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
  • per i disoccupati l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizientro 60 giorni o 2 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • nel caso dei sospesi l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, purché la malattia inizi entro 60 giorni o 2 mesi dall’inizio della sospensione.
Lavoratori parasubordinati
questa categoria può avere in caso di ricovero ospedaliero, l’indennità per degenza ospedaliera. Questa spetta a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) per un massimo di 180 giorni di degenza nell’anno solare, compresi i giorni di day hospital. Questo trattamento, però, richiede due condizioni:
  • che risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata cui si è iscritti;
  • che nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
L'indennità di malattia spetta solo ai lavoratori a progetto e categorie assimilate (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad 1/6 della durata complessiva del contratto. Anche qui sono richieste due condizioni:
  • che risultino accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno 3 mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui trattasi;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. 

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