Calcolo Assegno al nucleo familiare

Tipologia del nucleo familiare
 Per poter stabilire la misura dell'assegno dovuto per un determinato nucleo, bisognerà conoscere la tipologia del nucleo stesso, in quanto l'importo varia se nel nucleo familiare vi siano delle situazioni particolari come:

Calcolo Assegni Nucleo Familiare

  •  richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente ed effettivamente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di cittadino straniero di Stato non convenzionato con coniuge residente all'estero. 
  • richiedenti nel cui nucleo siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età. 
  • richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente ed effettivamente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di cittadino straniero di Stato non convenzionato con coniuge residente all'estero, e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età. 
Figli equiparati 
Sono equiparati ai figli:

  •  figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  •  figli nati da precedente matrimonio del coniuge;
  •  minori regolarmente affidati dai competenti organi;
  •  nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.
 Reddito per il calcolo dell'assegno al nucleo familiare Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. In caso di matrimonio, il reddito da dichiarare è quello conseguito da ciascun coniuge nell’anno solare di riferimento per stabilire il diritto
 (Es.: se il matrimonio è stato contratto il 24.3.2001, il reddito da dichiarare è la somma dei redditi dei due coniugi, relativi all’anno 1999);
in caso di decesso, il reddito da dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non tenendo conto di quello conseguito dal deceduto
 (Es.: in un nucleo familiare composto da 2 genitori e un figlio minore, se un genitore è deceduto il 18.7.2001, il reddito da dichiarare è la somma dei redditi del genitore superstite e del figlio minore, relativo all’anno 2000).
In caso di separazione, il reddito da dichiarare è quello dei componenti il nucleo familiare presenti sullo stato di famiglia, senza quindi il coniuge separato sempre che sia avvenuta la separazione legale ed effettiva. Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell' anno successivo. Es.: Per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 1999; per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 i redditi dell'anno 2000. Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare tutti i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef e i redditi di qualsiasi natura.

Servizio al Cittadino

Redditi da dichiarare Sono compresi tra i redditi da dichiarare (Circ. 12 del 12/1/1990), quelli:

  •  esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, sono da indicare solo se superiori complessivamente a Euro 1.032,91 (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.); 
  • soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale; N.B.: Gli arretrati percepiti per integrazione salariale possono essere dichiarati qualora siano determinanti per raggiungere la percentuale del 70% di reddito da lavoro dipendente; prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all’Irpef; da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana; corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.); da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali. 

Redditi da non dichiarare Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario, o risarcitorio, anche i seguenti redditi:

  •  i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  •  i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  •  le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  •  l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
  •  l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti; 
  • l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali; l'indennità per ciechi parziali;
  •  l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili; 
  • le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
  •  le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
  •  gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati; 
  • le pensioni di guerra;
  •  l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
  •  Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione (Circ. 12 del 12/1/1990).

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